Art. 15.
(Ordini e albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

      1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, ai quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.
      2. Possono iscriversi ai rispettivi albi istituiti ai sensi del comma 1 i laureati di cui all'articolo 14 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle università degli studi, statali e non statali, di cui al comma 1 dell'articolo 16 e che hanno

 

Pag. 28

superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
      3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai chiropratici e dagli osteopati, in regime sia libero-professionale sia di lavoro subordinato.
      4. Al fine di garantire la funzionalità e l'economicità della gestione dell'ordine e in relazione al numero degli iscritti, può essere istituito un unico ordine professionale per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, prevedendo al suo interno specifici albi per le singole professioni e garantendo l'autonomia dell'azione disciplinare nell'ambito di ciascun albo.